Riconoscimento e certificazione del Consulente del Benessere – UNIPSI
Scuole di formazione accreditate per il riconoscimento e la qualifica professionale di
CONSULENTE DEL BENESSERE,
a norma degli art.2222 e segg. del Codice civile
e con riconoscimento e certificazione della Società Italiana di Scienze del Benessere
(SISB, ente di certificazione indipendente registrato presso l’Agenzia delle Entrate con n°152366)
Riconoscimento, certificazione e la qualifica di Consulente del benessere sono atti privati che ne consentono l’utilizzo in Italia all’interno di un’attività professionale a norma degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e in tutti i Paesi del mondo, nel rispetto delle relative norme in materia e delle competenze di altre categorie professionali.
La certificazione e la qualifica professionale di Consulente del Benessere sono riconosciute esclusivamente a seguito di percorso formativo approvato con atto di riconoscimento e certificazione dalla Società Italiana di Scienze del Benessere, e solo a seguito del superamento dell’Esame Nazionale individuale per la certificazione di Consulenti del Benessere, da svolgere on-line a seguito di iscrizione alla Società Italiana di Scienze del Benessere (www.sisb.it).
Il riconoscimento e la qualifica ottenute con la certificazione della Società Italiana di Scienze del benessere circa il legittimo esercizio dell’attività professionale di Consulente del Benessere, richiede l’adesione ai principi del metodo scientifico e del Codice Deontologico dei Consulenti del Benessere nell’esercizio dell’attività professionale.
Tutti coloro che vantino titoli in discipline bionaturali (counselor, naturopati, operatori olistici, ecc.) non possono fregiarsi del titolo e della qualifica di Consulente del benessere se non previa approvazione del loro percorso formativo da parte della Commissione d’esame istituita presso la Società italiana di Scienze del benessere e, in caso di esito positivo, solo a seguito del superamento dell’Esame Nazionale individuale di certificazione.
I percorsi che conducono al riconoscimento e alla certificazione della qualifica di consulente del benessere possono essere molto differenti tra loro, ma tutti devono essere accomunati dalla espressa adesione ai seguenti principi:
- Indipendentemente da metodo e tecniche utilizzate (naturopatia, counseling, operatore olistico, psicosomatica, alimentazione e nutrizione, erboristeria, tecniche corporee ed energetiche) il Consulente del benessere opera al di fuori dell’ambito sanitario e solo in quello della consulenza volta alla promozione del benessere.
- il metodo, le tecniche e gli strumenti che utilizza ai fini della promozione del benessere devono rispondere a principi e criteri propri del metodo scientifico e non essere mai rivolti alla cura di patologie o disturbi di alcun tipo
- il metodo, le tecniche e gli strumenti che utilizza ai fini della promozione del benessere devono essere autonomi, non sconfinare nell’ambito di competenza di altre categorie professionali e rispondere ai principi etici e deontologici del Codice deontologico dei consulenti del benessere.
- l’adesione a questi principi deve essere certificata, tramite esame individuale, da un ente autonomo e indipendente di certificazione (SISB), che attesti l’assunzione di responsabilità individuale del professionista nell’esercizio della propria attività e nel rispetto dei principi e delle norme sopra indicate.